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L’ignoranza incolpevole esclude le sanzioni tributarie

L’ignoranza incolpevole esclude le sanzioni tributarie

Le sanzioni tributarie sono applicate in tutti i casi in cui il contribuente commette una violazione in modo consapevole, ovvero a titolo di dolo (rappresentazione e volizione) o a titolo di colpa (consapevolezza di violare la norma bilanciata dalla certezza di evitare l’evento). Per l’esclusione della responsabilità, l’autore del fatto è chiamato a provare la propria ignoranza incolpevole, da intendersi quale non conoscenza, non superabile con l’ordinaria diligenza dei presupposti della fattispecie. Tale onere probatorio, chiarisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza 12901 depositata il 15 maggio 2019, ricade sul contribuente e non può essere rilevato d’ufficio.

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